COSA È LA TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ
Definita dal REG CE 178/02, costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti; esso disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.
LA RINTRACCIABILITÀ:
È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
LA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ITTICI E LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
Articolo 58 del REG CE 1224/2009 (Tracciabilità)
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
I prodotti della pesca e dell’acquacoltura immessi sul mercato nella Comunità o che probabilmente lo saranno sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita.
Le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura possono essere mescolate o divise dopo la prima vendita solo se è possi bile risalire alla fase della cattura o della raccolta.
Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
L’etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura comprendono:
- a) numero di identificazione di ogni partita;
- b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell’unità di produzione in acquacoltura;
- c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;
- d) data delle catture o data di produzione;
- e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
- f) nome e indirizzo dei fornitori;
- g) informazioni ai consumatori previste all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2065/2001: denominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione;
- h) se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere g) e h), siano a disposizione del consumatore nella fase di vendita al dettaglio.
Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) a f), non si applicano ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura impor tati nella Comunità con certificati di cattura presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti venduti diretta mente dal peschereccio al consumatore, purché non superino un valore pari a 50 EUR al giorno. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 119.
Articolo 35 del REG UE 1379/2013 (Informazioni obbligatorie)
Fatto salvo il regolamento (UE) n.1169/2011, i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’allegato I del presente regolamento commercializzati nell’Unione, indipendente mente dall’origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un’etichettatura adeguati indi chino:
a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini “…pesca to…” o “…pescato in acque dolci…” o “…allevato…”,
c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell’allegato III del presente regolamento;
d) se il prodotto è stato scongelato;
e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.
Il requisito di cui alla lettera d) non si applica:
a) agli ingredienti presenti nel prodotto finito;
b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecno logicamente necessaria del processo di produzione;
c) ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
d) ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marina tura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi.
Per i prodotti non preimballati della pesca e dell’acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.
Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l’avvertenza che il pro dotto proviene anch’esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d’allevamento, da paesi diversi.