• 20 Aprile 2021
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COSA È LA TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ
Definita dal REG CE 178/02, costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti; esso disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.

LA RINTRACCIABILITÀ:
È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

LA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ITTICI E LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
Articolo 58 del REG CE 1224/2009 (Tracciabilità)
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distri­buzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
I prodotti della pesca e dell’acquacoltura immessi sul mer­cato nella Comunità o che probabilmente lo saranno sono ade­guatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita.
Le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura possono essere mescolate o divise dopo la prima vendita solo se è possi­ bile risalire alla fase della cattura o della raccolta.
Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dispon­gano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell’ac­quacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
L’etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura comprendono:

  • a)  numero di identificazione di ogni partita;
  • b)  numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell’unità di produzione in acquacoltura;
  • c)  codice FAO alfa 3 di ogni specie;
  • d)  data delle catture o data di produzione;
  • e)  quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
  • f)  nome e indirizzo dei fornitori;
  • g)  informazioni ai consumatori previste all’articolo 8 del rego­lamento (CE) n. 2065/2001: denominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione;
  • h)  se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni elen­cate al paragrafo 5, lettere g) e h), siano a disposizione del consu­matore nella fase di vendita al dettaglio.
Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) a f), non si applicano ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura impor­ tati nella Comunità con certificati di cattura presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al pre­sente articolo i piccoli quantitativi di prodotti venduti diretta­ mente dal peschereccio al consumatore, purché non superino un valore pari a 50 EUR al giorno. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 35 del REG UE 1379/2013 (Informazioni obbligatorie)
Fatto salvo il regolamento (UE) n.1169/2011, i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’allegato I del presente regolamento commercializzati nell’Unione, indipendente­ mente dall’origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un’etichettatura adeguati indi­ chino:
a)  la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
b)  il metodo di produzione, in particolare mediante i termini “…pesca­ to…” o “…pescato in acque dolci…” o “…allevato…”,
c)  la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell’allegato III del presente regolamento;
d)  se il prodotto è stato scongelato;
e)  il termine minimo di conservazione, se appropriato.
Il requisito di cui alla lettera d) non si applica:
a)  agli ingredienti presenti nel prodotto finito;
b)  agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecno­ logicamente necessaria del processo di produzione;
c)  ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
d)  ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marina­ tura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi.
Per i prodotti non preimballati della pesca e dell’acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come car­telloni pubblicitari o poster.
Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collet­tività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della par­tita quantitativamente più rappresentativa, con l’avvertenza che il pro­ dotto proviene anch’esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d’allevamento, da paesi diversi.